IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17; 
  Vista la legge 8 luglio  1986,  n.  349,  recante  istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante
individuazione delle unita' previsionali di base del  bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
35 a 40; 
  Vista la legge 7 giugno 2000,  n.  150,  recante  disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, recante regolamento per  il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante
attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,     che     istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea (INSPIRE); 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132,  recante  istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare,
gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l'articolo 5; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno  2019,  n.  97,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2019, n. 201, come modificato dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica,
e, in particolare, l'articolo 10, comma 1; 
  Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita',  di  non  avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Informate le Organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2021; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Funzioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina  l'organizzazione  del  Ministero
della transizione ecologica, di seguito  denominato  «Ministero».  Il
Ministero costituisce l'autorita' nazionale di riferimento in materia
ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,  ed  esercita
le  funzioni  in  materia  ambientale,  energetica  e   di   sviluppo
sostenibile, secondo quanto disposto  dall'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite
da ogni altra norma in  attuazione  degli  articoli  9  e  117  della
Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli
obblighi internazionali. 
  2. Il Ministro della transizione ecologica e' di seguito denominato
«Ministro». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  15
          luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del  rendiconto  generale  dello  Stato)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n.  279  -  S.O.  n.
          166: 
                «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
                2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
                3.  Il  titolare  del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
                4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                5. Variazioni compensative possono  essere  disposte,
          su  proposta  del  dirigente  generale  responsabile,   con
          decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
          della medesima unita' previsionale di base.  I  decreti  di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  18
          agosto 1999, n. 193. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  35  a  40  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163: 
                «Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio. 
                2. Al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
                  b) gestione dei rifiuti ed interventi  di  bonifica
          dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                  c) promozione di politiche di sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali;  c-bis)  politiche
          di promozione per l'economia circolare e  l'uso  efficiente
          delle risorse, fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure
          di contrasto e  contenimento  del  danno  ambientale  e  di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati; 
                  d)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                  e) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali e ambientali. 
                3. Al  ministero  sono  trasferite  con  le  inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge 15  marzo  1997,  n.  59',  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.» 
                «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e  dell'articolo  1
          del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,
          n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, si provvede a ridefinire i compiti e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
                1-bis. Nei processi di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.» 
                «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in un numero non superiore a sei direzioni  generali,  alla
          cui individuazione ed organizzazione si provvede  ai  sensi
          dell'articolo  4  sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative. Le direzioni sono  coordinate
          da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
          cui  al   periodo   precedente   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
                2. Il  ministero  si  avvale  altresi'  degli  uffici
          territoriali del governo di cui all'articolo 11.» 
                «Art. 38 (Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e
          per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
                2.  L'agenzia  svolge  i  compiti  e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
                3.  All'agenzia  sono  trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          presidenza del consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
                4.  Lo  statuto  dell'Agenzia,   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 8,  comma  4,  prevede  l'istituzione  di  un
          consiglio federale rappresentativo delle agenzie  regionali
          per la protezione dell'ambiente,  con  funzioni  consultive
          nei  confronti  del  direttore  generale  e  del   comitato
          direttivo. Lo statuto  prevede  altresi'  che  il  comitato
          direttivo sia  composto  di  quattro  membri,  di  cui  due
          designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Lo
          statuto disciplina inoltre  le  funzioni  e  le  competenze
          degli  organismi  sopra  indicati   e   la   loro   durata,
          nell'ambito delle finalita'  indicate  dagli  articoli  03,
          comma 5, e 1, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
                5.  Sono  soppressi  l'agenzia   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  i  servizi  tecnici   nazionali
          istituiti presso la presidenza del consiglio dei  ministri.
          Il relativo personale e le relative risorse sono  assegnate
          all'agenzia.» 
                «Art. 39  (Funzioni  dell'agenzia).  -  1.  L'agenzia
          svolge in particolare, le funzioni concernenti: 
                  a)  la  protezione  dell'ambiente,  come   definite
          dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n.  496,
          convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,  nonche'  le
          altre  assegnate  all'agenzia  medesima  con  decreto   del
          ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; 
                  b) il riassetto organizzativo  e  funzionale  della
          difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1  e  4
          della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  nonche'  ogni  altro
          compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
          88 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ad
          eccezione dell'emanazione della normativa  tecnica  di  cui
          all'articolo  88,  comma  1,  lettera   v),   del   decreto
          legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   che   rientra
          nell'esclusiva competenza del  Registro  italiano  dighe  -
          RID.» 
                «Art.  40  (Abrogazioni).  -  1.  Sono  abrogate   le
          seguenti disposizioni: 
                  a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  10,
          11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
                  b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31  ottobre  -
          S.O. n. 197. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale). e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 503, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 dicembre 2006, n. 299: 
              «(Omissis). 
              503. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture,   e'   autorizzato   a   procedere,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, alla trasformazione della SOGESID  Spa,  al
          fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita'  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, anche  procedendo  a  tale  scopo  alla  fusione  per
          incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi  di
          diritto  pubblico  che  svolgono  attivita'  nel   medesimo
          settore della SOGESID S.p.a. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, a  norma  dell'articolo  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio  2007  n.
          158 - S. O. n. 157. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre  2009
          - S.O. n. 197. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32
          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce
          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea INSPIRE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47. 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'   nella   pubblica   amministrazione)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13  novembre  2012,
          n. 265. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile  2013,  n.
          80. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.   97
          (Revisione e semplificazione delle disposizioni in  materia
          di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi
          dell'articolo 7 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8
          giugno 2016, n. 132. 
              - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 18 luglio 2016, n. 166. 
              - Il decreto legislativo decreto legislativo 19  agosto
          2016, n. 177 (Disposizioni in materia di  razionalizzazione
          delle  funzioni  di  polizia  e  assorbimento   del   Corpo
          forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  2016
          n. 213. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018, n. 132. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2  e  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          12 luglio 2018, n.  86,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di  famiglia  e  disabilita')  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188: 
                «Art. 2  (Riordino  delle  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).  -
          1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare sono trasferite  le  funzioni  esercitate  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          coordinamento e monitoraggio degli interventi di  emergenza
          ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di  cui  al
          comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del  2013,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole da: «presso la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «presso    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro della difesa»; 
                  b) al comma 2, le parole: su proposta del  Ministro
          per  la  coesione  territoriale,»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: « , sulla proposta del Ministro delegato  per  il
          Sud» e le parole da: «un  rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri» a  «Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare»  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   «un   rappresentante   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          la presiede, e da un rappresentante del  Ministro  delegato
          per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La
          segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il  supporto
          tecnico  per  la  Commissione  di  cui  al  comma  2   sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica.». 
                3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita altresi'  le  funzioni  gia'
          attribuite alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
          materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di  difesa
          e messa in sicurezza del suolo, ferme  restando  quelle  di
          coordinamento interministeriale  proprie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. All'articolo 7,  comma  8,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  le
          parole «di concerto con la struttura di missione contro  il
          dissesto idrogeologico appositamente  istituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il  comma  9  et
          abrogato.  All'articolo  1,  comma  1074,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, le  parole:  «della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri-Struttura  di  missione  contro  il
          dissesto   idrogeologico   e   per   lo   sviluppo    delle
          infrastrutture  idriche,  sulla  base  di  un  accordo   di
          programma sottoscritto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base di un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare»  e  le  parole:  «d'intesa  con  la  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare». 
                4. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 35, comma 2,  dopo  la  lettera  c)
          sono inserite le seguenti: «c-bis) politiche di  promozione
          per l'economia circolare e l'uso efficiente delle  risorse,
          fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati;»; 
                  b) all'articolo  37,  comma  1,  le  parole:  comma
          5-bis,» sono soppresse. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto,   si   provvede   alla   puntuale
          quantificazione delle risorse  finanziarie  allocate  e  da
          allocare presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  trasferite  con   il
          presente articolo. 
                6. Le risorse di cui al comma 5, gia'  trasferite  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri  e  disponibili,  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti
          capitoli di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
          triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al  comma
          5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo   4-bis,   si
          provvede  ad  adeguare  le  strutture   organizzative   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
          pubblica. 
                8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili   a   legislazione   vigente.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 104, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni  urgenti
          per il trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione
          dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del  mare  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, nonche' per la  rimodulazione  degli  stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti
          e di tabella delle retribuzioni  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e per la  continuita'  delle
          funzioni   dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  21
          settembre 2019, n. 222: 
                «Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare). - 1.  All'articolo
          37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma
          1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si  articola
          in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e  5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite all'articolo 35 del presente decreto.". Al fine di
          assicurare  l'invarianza  finanziaria,  i  maggiori   oneri
          derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
          di livello non generale equivalente sul piano  finanziario.
          La  dotazione  organica  dirigenziale  del   Ministero   e'
          rideterminata nel numero  massimo  di  dieci  posizioni  di
          livello generale e quarantotto  posizioni  di  livello  non
          generale senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                2. Al fine di semplificare ed accelerare il  riordino
          dell'organizzazione del  Ministero,  con  riferimento  agli
          adeguamenti  conseguenti  alle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo, entro quarantacinque giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
          organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di  diretta
          collaborazione, puo' essere adottato con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 97.». 
              - La legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2021-2023)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  2020,
          n. 322, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          19 giugno 2019, n. 97 (Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance e degli Uffici di  diretta  collaborazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2019,  n.
          201. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  1,  del
          decreto-legge  01  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22   aprile   2021,   n.   55
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51: 
                «Art.  10  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349,  e'  riportata  nelle
          note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  35,  del  citato   decreto
          legislativo n. 300, del 1999, e' riportato nelle note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   9,   della
          Costituzione: 
                «Art . 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   117,   della
          Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».